PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

Art. 2.

      1. Il personale di cui all'articolo 1, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che, in via eccezionale, non indossa la divisa, deve portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identificano chiaramente anche a distanza come appartenente a un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dai decreti di cui al citato articolo 1.

Art. 3.

      1. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.

Art. 4.

      1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia, secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

 

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      2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
      3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentono l'identificazione dell'operatore, o di indossare caschi assegnati ad altri.

Art. 5.

      1. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.
      2. In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

Art. 6.

      1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
      2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 4.000.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.